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10-02-2025

CANE CHE CIRCOLA LIBERAMENTE IN CONDOMINIO

Spesso i padroni consentono ai propri cani specie se mansueti di camminare liberi per il palazzo, ma possono farlo? Innanzitutto, ricordiamo che l′edificio condominiale è diviso in unità immobiliari, ognuna delle quali appartiene esclusivamente ad una persona specifica, che condivide con tutti gli altri proprietari le parti comuni (come l′ascensore, il terrazzo condiviso, le scale, il pianerottolo, il cortile di ingresso, la palestra e la piscina condominiale, etc.). Nessun regolamento condominiale può proibire al proprietario di un appartamento il possesso o la detenzione di animali domestici ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall′articolo 1138, ultimo comma, del Codice Civile, aggiunto dalla Legge n.220/2012. Tuttavia, i padroni degli animali domestici non possono agire creando pregiudizio ed arrecando fastidio alla quiete degli altri condòmini, né tantomeno ledere la loro integrità. Invero, le aree comuni di un condominio sono qualificabili alla stregua dei luoghi aperti al pubblico, trattandosi di aree alle quali può accedere chiunque voglia interagire con i vari condomini; pertanto, l′animale deve essere tenuto al guinzaglio anche se pacifico e mansueto e munito di eventuale museruola. A tal riguardo, il Tribunale di Perugia (cfr. ordinanza del 18.02.2023) ha accolto il procedimento d′urgenza promosso dai genitori di un minore con la paura dei cani, avverso un condominio che consentiva al proprio cane di girare libero per il palazzo e per le pertinenze condominiali. Fermo restando la responsabilità per il danno cagionato da animali in ossequio a quanto sancito dall′art. art. 2052 del Codice Civile, in virtù del quale chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è tenuto a sorvegliarlo, supervisionandone attentamente ogni movimento: difatti, nella malaugurata ipotesi in cui l′animale dovesse arrecare danno a terzi, colui che lo ha in uso risponderà di tale pregiudizio, salvo il caso in cui egli riesca a provare di non aver potuto evitare il fatto. Avv. Teresa Parrella