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10-02-2025

TITOLO ESECUTIVO CONTRO LASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA E LA SUA EFFICACIA CONTRO IL RAPPRESENTANTE LEGALE

La Corte di Cassazione, interessata della questione sull′azionabilità del titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell′associazione non riconosciuta anche contro il suo rappresentate legale, ha precisato, con ordinanza n.1915/2024 del 18.01.2024 che l′efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l′eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell′art. 38 c.c. al fine di ottenere l′accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell′ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto. Quindi, è sì vero che i soggetti che hanno agito in nome e per conto di un′associazione non riconosciuta sono responsabili in solido ex art.38 c.c., ma se tali soggetti non sono stati convenuti in giudizio, non è ad essi opponibile il titolo formatosi all′esito dello stesso. Invero, la Suprema Corte ha precisato che la fattispecie va qualificata in termini di garanzia fideiussoria ex lege ma il fideiussore non è né debitore, né erede del debitore, né avente causa dal debitore, pertanto, il giudicato formatosi in un giudizio nel quale non sia stato convenuto anche il responsabile solidale non è certamente opponibile a quest′ultimo, bensì detto titolo potrà costituire un elemento di prova nel giudizio di cognizione da esperire avverso il responsabile solidale, al fine di procurarsi un titolo esecutivo anche nei confronti di quest′ultimo.